Art. 5.
(Criteri preferenziali nella determinazione dei flussi di ingresso).

      1. Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche, sino all'azzeramento, all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto al terrorismo o alla criminalità internazionali o all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Le quote sono soggette al seguente criterio preferenziale: lavoratori provenienti da Stati con i quali il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche in concorso tra loro, abbiano concluso accordi finalizzati alla regolamentazione e alla semplificazione dei flussi di ingresso, anche stagionali, e delle procedure di espulsione e di riammissione, nonché alla esecuzione in loco delle condanne penali emesse in Italia a carico dei loro cittadini.
      1-bis. Con i decreti di cui al comma 1 sono inoltre assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari,

 

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che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi».